Onorevoli Colleghi! - L'articolo 155 (Cessazione dal servizio per limiti di età) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che il provvedimento per il trattamento di quiescenza sia disposto con unico atto e trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età. Dispone, inoltre, che qualora non sia possibile assicurare il pagamento della pensione alla data della scadenza, si provveda con la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo articolo 162. Quest'ultimo stabilisce, peraltro, che il trattamento provvisorio debba essere corrisposto alla data della cessazione del servizio e che vada liquidato sulla base dei servizi accertati, demandando al provvedimento definitivo ogni altro servizio non valutato in quello provvisorio.
Per assicurare l'immediata corresponsione della pensione ai dipendenti statali che cessino dal servizio per qualsiasi causa, l'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone che i provvedimenti per il trattamento di quiescenza abbiano immediata efficacia e siano trasmessi in fase successiva alla Corte dei conti per il controllo; con l'articolo 172 della stessa legge n. 312 del 1980, si fa salvo ogni conguaglio in sede di provvedimento definitivo.
Tra le norme citate si registra un evidente vuoto legislativo che determina disagi economici e morali al personale interessato: non sono stati indicati, infatti, i tempi che devono intercorrere fra l'emissione del provvedimento provvisorio e quello definitivo. A causa di questa vacatio gli uffici preposti al disbrigo delle pratiche pensionistiche delle varie amministrazioni